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    Siae: legittimi i criteri di ripartizione e rilevazione della musica

    MAX TESTA
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    Messaggio Da MAX TESTA Ven 23 Mar 2012 - 16:34

    In relazione all’iniziativa di “Class Action” contro la SIAE intrapresa dal musicista e autore Umberto Palazzo e promossa sulla stampa quotidiana, su taluni media televisivi e sui maggiori social network, si ritiene indispensabile la pubblicazione del presente comunicato al fine di precisare e correggere le informazioni in larga misura approssimative o distorte divulgate dai promotori dell’iniziativa circa i sistemi di ripartizione dei proventi adottati dalla Sezione Musica della SIAE.
    A tale fine vengono qui riscontrate in particolare le informazioni divulgate e le argomentazioni addotte a sostegno dell’iniziativa.

    1) Lo Statuto della SIAE fin dal luglio 2001 non prevede più la distinzione degli autori (ed editori) associati tra Soci e iscritti ordinari ma tutti sono equiparati nell’unica qualifica di “associati”. Risponde peraltro alla naturale e ovvia realtà del mercato il fatto che esistano autori (ed editori) con maggiori introiti di diritti rispetto agli altri, in relazione al successo delle loro opere in termini di utilizzazioni pubbliche in Italia e all’estero (dalle esecuzioni nei concerti ai passaggi in radiofonia e televisione, dalle vendite dei dischi e download digitali a tute le altre tipologie di pubbliche esecuzioni).
    2) Per quanto riguarda i sistemi di ripartizione “a campione” adottati dalla Sezione Musica essi esistono soltanto nei settori del Ballo con Musica Registrata (Le discoteche e analoghi locali) e dei cosiddetti “Concertini”, cioè le esecuzioni di musica accessorie rispetto all’attività principale costituita dal consumo di bevande e/o alimenti (ad esempio il Piano-bar). E’ invece effettuata in via completamente analitica, sulla base dei programmi musicali consegnati dagli organizzatori degli eventi, la ripartizione dei diritti incassati per tutti i “Concerti” (di qualunque tipo e qualunque sia l’afflusso di pubblico) e quella relativa agli eventi di Ballo con Musica dal Vivo.
    3) I suddetti sistemi di campionamento sono ormai vigenti da alcuni anni e sono previsti dalla Ordinanza di Ripartizione per la Sezione Musica che viene annualmente approvata con il parere della Commissione della Sezione Musica, organo nominato in esito alle elezioni quadriennali cui è chiamata l’intera base associativa della SIAE.
    Si premette che sistemi di ripartizione “a campione” sono adottati dalle Società di Autori del mondo, in relazione alle specificità dei rispettivi mercati, e non costituiscono certo una “invenzione” o prerogativa della sola SIAE.
    I sistemi di ripartizione a campione adottati dalla Sezione Musica della SIAE nei settori citati - e limitatamente ad essi - sono stati introdotti per assicurare una ripartizione il più possibile corretta dei proventi, tenuto conto della qualità dei programmi cartacei compilati per le tipologie di eventi in questione e di fenomeni endemici di distorsione dei dati.
    Sotto il profilo tecnico-statistico i campioni in questione sono costituiti da registrazioni dirette delle esecuzioni sul territorio nazionale e da programmi musicali compilati dagli stessi esecutori, estratti in base ad algoritmi di scelta casuale.
    Entrambe le componenti (registrazioni e programmi) sono stratificate in base a tutte le diverse realtà territoriali d’Italia e a tutti i mesi dell’anno di utilizzazione.
    Il campione complessivo quindi è strutturato al fine di perseguire la migliore possibile rappresentatività delle esecuzioni campionate rispetto al repertorio globalmente utilizzato.
    Non possono pertanto essere avallate in alcun modo asserzioni e illazioni in base alle quali “i brani campionati sono famosissimi” o le “serate campionate sono scelte in maniera arbitraria”, come si legge in taluna documentazione divulgata a sostegno dell’iniziativa di Class Action.
    Per quanto riguarda poi le rilevazioni e l’identificazione delle opere rilevate si sottolinea che gli incaricati sono scelti in base a criteri di sicurezza, affidabilità e competenza tecnico-musicale, gli strumenti di registrazione utilizzati sono di ultima generazione e le identificazioni avvengono, nel caso della musica registrata, con sofisticati sistemi di riconoscimento informatico basati su “finger print” sonore e, ove necessario in via residuale, anche con successivi interventi “manuali”. Nel caso della musica dal vivo (Concertini), per la quale la tecnologia di riconoscimento informatico non è utilizzabile, vengono adottate metodologie di identificazione interamente “manuali” e tuttavia accuratissime che, utilizzando tutte le fonti disponibili (database interni, esterni, documenti sonori, partiture, ecc.) consentono di identificare, mediamente il 97% dei brani rilevati.
    Non da ultimo occorre segnalare che i risultati delle rilevazioni, sia per gli eventi con musica registrata che per i concertini con musica dal vivo, sono anche confrontati con i programmi musicali cartacei relativi agli eventi campionati.
    Per quanto sopra descritto non è in alcun modo accettabile ad esempio l’altra illazione riportata su taluni documenti dei proponenti l’iniziativa, in base alla quale “i brani che sono pagati sono solo quelli che il funzionario preposto conosce…”.
    Quanto al campione di programmi cartacei estratti, altre asserzioni “avventurose” rilevate negli argomenti dei proponenti, quali “basta una lettera fuori da uno spazio perché il programma sia annullato…” sono del tutto prive di fondamento poiché l’acquisizione dei dati non avviene con procedimento ottico.
    Altre asserzioni generiche e quanto meno ampiamente approssimative che si rinvengono nelle argomentazione dei proponenti sono quelle che riguardano il cosiddetto “calderone”.
    Nella nozione confusa di “calderone” i proponenti accorpano una serie di incassi in realtà diversi e la cui ripartizione è stabilità da singole e specifiche normative.
    Tra questi l’incasso relativo al compenso di “copia privata” che – impossibile da distribuire in via analitica – viene ripartito sulla base di apposita normativa a tutti gli associati (e alle società consorelle straniere) secondo criteri di proporzionalità. Quanto alla musica d’ambiente diffusa in pubblici esercizi con apparecchi radio, tv e lettori di diverso tipo – cui pure i proponenti fanno cenno – i compensi incassati sono ripartiti in via indiretta ma comunque anch’essi a tutti gli associati (e alle società consorelle straniere) sulla base delle apposite norme dell’Ordinanza di Ripartizione; tra l’altro in questo settore la SIAE sta da diversi anni sviluppando – forse unica tra le società d’autori nel mondo - la ripartizione in via completamente analitica per quella musica d’ambiente diffusa negli esercizi commerciali da radio dedicate (Radio In Store), in presenza di requisiti minimi di sicurezza.
    La rettifica e precisazione di tutte le approssimative e distorte informazioni e argomentazioni divulgate dai proponenti a sostegno della iniziativa di Class Action richiederebbe una più lunga trattazione, ma si ritiene che quanto esposto nel presente comunicato possa costituire un imprescindibile elemento di chiarezza.

    Fonte: www.siae.it



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