Molte sono le richieste di chiarimento su un argomento che forse non è stato illustrato completamente e noi vogliamo farlo per chiarezza:
Il quesito riguarda i file acquistati legalmente su siti autorizzati alla distribuzione di musica online, quindi siti legali, vendite e acquisti altrettanto legali fornite di fatture o ricevute di acquisto che, sottolineiamo, devono essere esibite a richiesta di agenti o ispettori SIAE, Guardia di Finanza o altri organi di controllo.
Il file così acquistati possono non rientrare nella sfera dei file obbligatoriamente inseribili in licenza copie lavoro se sono stati scaricati sul primo supporto di memoria, ovvero sull'hard disk del pc che, ovviamente, deve essere di proprietà del DJ.
Se i file scaricati sul pc vengono trasferiti su un altro supporto qualunque esso sia, altro pc, chiave USB, masterizzazione su CD o DVD, sono considerati copie e quindi soggetti all'obbligo di possesso della licenza copie lavoro e devono essere inseriti nel database della stessa.
Sottolineiamo altresì che i possessori di licenza, ancorchè abbiano assolto al pagamento dell'importo della licenza, si siano registrati e abbiano ottenuto la password di accesso alla propria pagina sul sito della SIAE, devono obbligatoriamente caricare il database di contenuto dei file o degli estratti dei CD o vinili di cui gonodno la proprietà e il possesso.
Non aver caricato i brani nel database equivale a non essere ufficialmente detentori della licenza e soggetti quindi alle sanzioni.
La stampa del database che il DJ deve portare con sè e esibirla a richiesta degli addetti alle verifiche e la prova del possesso legale della licenza e, i brani devono corrispondere all'eseguito inserito nel borderò, salvo gli eventuali originali di cui dovrà sempre essere dimostarta la provenienza e la leicità del possesso.
Mario Di Gioia - Presidente AssoDeeJay
Fonte: www.assodeejay.it
Il quesito riguarda i file acquistati legalmente su siti autorizzati alla distribuzione di musica online, quindi siti legali, vendite e acquisti altrettanto legali fornite di fatture o ricevute di acquisto che, sottolineiamo, devono essere esibite a richiesta di agenti o ispettori SIAE, Guardia di Finanza o altri organi di controllo.
Il file così acquistati possono non rientrare nella sfera dei file obbligatoriamente inseribili in licenza copie lavoro se sono stati scaricati sul primo supporto di memoria, ovvero sull'hard disk del pc che, ovviamente, deve essere di proprietà del DJ.
Se i file scaricati sul pc vengono trasferiti su un altro supporto qualunque esso sia, altro pc, chiave USB, masterizzazione su CD o DVD, sono considerati copie e quindi soggetti all'obbligo di possesso della licenza copie lavoro e devono essere inseriti nel database della stessa.
Sottolineiamo altresì che i possessori di licenza, ancorchè abbiano assolto al pagamento dell'importo della licenza, si siano registrati e abbiano ottenuto la password di accesso alla propria pagina sul sito della SIAE, devono obbligatoriamente caricare il database di contenuto dei file o degli estratti dei CD o vinili di cui gonodno la proprietà e il possesso.
Non aver caricato i brani nel database equivale a non essere ufficialmente detentori della licenza e soggetti quindi alle sanzioni.
La stampa del database che il DJ deve portare con sè e esibirla a richiesta degli addetti alle verifiche e la prova del possesso legale della licenza e, i brani devono corrispondere all'eseguito inserito nel borderò, salvo gli eventuali originali di cui dovrà sempre essere dimostarta la provenienza e la leicità del possesso.
Mario Di Gioia - Presidente AssoDeeJay
Fonte: www.assodeejay.it